Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Allo stato attuale non è stato necessario nominare un C.C.T ---Ai sensi dell' Articolo 215, comma 1 del D.lgs 36/2023 Il Collegio consultivo tecnico (denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
 
Descrizione
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